Assicurazione RC Patrimoniale
del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.
Legge 24.12.2007, meglio nota come Finanziaria 2008
Tra le novità introdotte, merita un particolare commento quella dell'articolo 3 comma 59 che recita: “E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.” Non è vietato per gli Enti Pubblici assicurare gli “Amministratori” e “Cariche” limitatamente alla Responsabilità Civile verso Terzi. È vietato per gli Enti Pubblici assicurare gli “Amministratori” e “Cariche”, contro qualsiasi tipo di Responsabilità Patrimoniale Amministrativa ed Amministrativa contabile per colpa grave, pena la nullità del contratto e l'obbligo per l'amministratore di rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
Segnaliamo che la soluzione di concedere le Coperture di RC Patrimoniale per il Dirigente e per il DSGA gratuitamente è da scartare in partenza, giacchè - come noto ai sensi dell'articolo 1882 del codice civile - il contratto di assicurazione ha esclusivamente natura onerosa. Il costo della garanzia prestata non può gravare sulla Pubblica Amministrazione: ciò è in palese violazione del disposto dell'articolo 3 comma 59 della Legge Finanziaria 2008 ed espone il Dirigente ed il DSGA ad una sanzione, per danno erariale, pari a dieci volte l'ammontare complessivo del premio di polizza, che di solito è superiore a 3.000,00 €.
Onde tutelare al massimo gli amministratori della Scuola, consigliamo al Dirigente Scolastico ed al Direttore S.G.A. di stipulare - a loro spese - una polizza autonoma per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile (Colpa Grave) per le perdite patrimoniali causate a terzi di cui debbano risponderne personalmente.