sicurezzascuola partners
area Area di Accesso Riservato...............................

User:   Password:  
clicca qui Se non sei registrato a Sicurezzascuola 

scarica il Flash Playerclicca qui per scaricare il Flash Player direttamente dal sito ufficiale di Macromedia

Osservatorio Legale Assicurativo a cura della dott. Sonia Lazzini
consultente in materia assicurativa negli appalti pubblici.
DETTAGLI DELL'ARTICOLO

Data Articolo
21/03/2006
L’articolo di riferimento per la questione prospettata è il 2048 c.c.
Nell’analizzare il predetto articolo si deve pur sempre partire dal presupposto che con l’affidamento degli alunni all’Istituzione Scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli e che restano sospesi per il periodo di tempo connesso allo svolgimento stesso.
Tutto quanto sopra dedotto non si può escludere una culpa cosiddetta “in educando” dei genitori degli alunni anche nel caso in cui questi sono affidati agli insegnanti.
L’affidamento dei figli minori all’Amministrazione Scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal minore.
Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. e quello del precettore ex art. 2048 2° comma c.c. per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla prescrizione della colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire i comportamenti illeciti. (Cass. 21.09.2000 n. 12501; Cass. 26.11.1998 n. 11984; Cass. 9.10.1997 n. 9815; Cass. 1.04.1980 n. 2119).
La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per culpa in educando e pertanto anche essi possono essere chiamati a rispondere in solido con l’insegnante per i fatti dell’allievo.
L’opera di educazione dei genitori deve essere finalizzata a far acquisire ai figli una maturità anche nelle attività ludiche.
I genitori non sono comunque liberati dalla presunzione di colpa neanche allorquando dimostrino di aver impartito al minore un’adeguata educazione essendo altresì necessario che gli stessi abbiano vigilato sul grado di assimilazione degli insegnamenti da parte del figlio e sui risultati raggiunti. (Cass. Civ. Sez. III 21.09.2000 n. 12501).
In particolare tale prova si concreta nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, al carattere ed all’indole del medesimo. (Cass. Civ. Sez. I 10.07.1996 n. 6302).
Il genitore dovrà quindi provare di aver avviato il bambino ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché in particolare, a correggere a quei difetti (come l’imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato.
Tale dimostrazione comporta che il genitore compia anche un’adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell’educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell’educazione impartitagli.
Nell’opera di educazione, in altri termini, è insita un’attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell’attività educativa.
In tal modo, la colpa non viene ravvisata nel risultato dell’educazione, ma rimane pur sempre collegata alla condotta del genitore.
Concludendo, e alla luce dei costanti pareri della giurisprudenza, l’affidamento di un minore alle strutture scolastiche non esonera i genitori da responsabilità per i danni che lo stesso provochi all’interno della struttura stessa ma al contrario l’obbligo di educare in maniera adeguata determina una presunzione di responsabilità dei genitori per qualsiasi comportamento del minore.
Il genitore andrà sollevato da responsabilità solo quando, oltre ad aver impartito l’adeguata educazione ed esercitato la normale vigilanza esigibile, il fatto illecito del minore si ponga in modo anomalo rispetto alla sua sfera di controllo.
Commento
All 1 :La_culpa_in_educando.doc
Allegato 2:
Link :
E-mail di riferimento: max@benacquista.it


ELENCO DEGLI ARTICOLI ED I COMMENTI INSERITI


Data Articolo Commento
21/08/2006
21/03/2006
18/12/2005
18/12/2005
18/12/2005
18/12/2005
18/12/2005
10/12/2005
10/12/2005
10/12/2005
10/12/2005
10/12/2005
03/12/2005
03/12/2005
03/12/2005
20/11/2005
20/11/2005
20/11/2005
20/11/2005
20/11/2005
20/11/2005
13/11/2005
13/11/2005
13/11/2005
13/11/2005
13/11/2005
09/11/2005
09/11/2005
31/10/2005
31/10/2005
23/10/2005
23/10/2005
23/10/2005
15/10/2005
08/10/2005
08/10/2005
08/10/2005
08/10/2005
08/10/2005
30/08/2005
25/07/2005
21/07/2005
09/07/2005
29/06/2005
29/06/2005
24/06/2005
24/06/2005
17/06/2005
17/06/2005
17/06/2005
13/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
12/06/2005
04/06/2005
27/05/2005
27/05/2005
22/05/2005
22/05/2005
22/05/2005
22/05/2005
22/05/2005
22/05/2005
09/03/2005
20/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
09/02/2005
08/02/2005
08/02/2005
08/02/2005
14/12/2004
17/10/2004
16/10/2004
03/10/2004



Valid HTML 4.01 Transitional