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21/03/2006
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L’articolo di riferimento per la questione prospettata è il 2048 c.c.
Nell’analizzare il predetto articolo si deve pur sempre partire dal presupposto che con l’affidamento degli alunni all’Istituzione Scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli e che restano sospesi per il periodo di tempo connesso allo svolgimento stesso.
Tutto quanto sopra dedotto non si può escludere una culpa cosiddetta “in educando” dei genitori degli alunni anche nel caso in cui questi sono affidati agli insegnanti.
L’affidamento dei figli minori all’Amministrazione Scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal minore.
Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. e quello del precettore ex art. 2048 2° comma c.c. per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla prescrizione della colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire i comportamenti illeciti. (Cass. 21.09.2000 n. 12501; Cass. 26.11.1998 n. 11984; Cass. 9.10.1997 n. 9815; Cass. 1.04.1980 n. 2119).
La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per culpa in educando e pertanto anche essi possono essere chiamati a rispondere in solido con l’insegnante per i fatti dell’allievo.
L’opera di educazione dei genitori deve essere finalizzata a far acquisire ai figli una maturità anche nelle attività ludiche.
I genitori non sono comunque liberati dalla presunzione di colpa neanche allorquando dimostrino di aver impartito al minore un’adeguata educazione essendo altresì necessario che gli stessi abbiano vigilato sul grado di assimilazione degli insegnamenti da parte del figlio e sui risultati raggiunti. (Cass. Civ. Sez. III 21.09.2000 n. 12501).
In particolare tale prova si concreta nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, al carattere ed all’indole del medesimo. (Cass. Civ. Sez. I 10.07.1996 n. 6302).
Il genitore dovrà quindi provare di aver avviato il bambino ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché in particolare, a correggere a quei difetti (come l’imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato.
Tale dimostrazione comporta che il genitore compia anche un’adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell’educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell’educazione impartitagli.
Nell’opera di educazione, in altri termini, è insita un’attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell’attività educativa.
In tal modo, la colpa non viene ravvisata nel risultato dell’educazione, ma rimane pur sempre collegata alla condotta del genitore.
Concludendo, e alla luce dei costanti pareri della giurisprudenza, l’affidamento di un minore alle strutture scolastiche non esonera i genitori da responsabilità per i danni che lo stesso provochi all’interno della struttura stessa ma al contrario l’obbligo di educare in maniera adeguata determina una presunzione di responsabilità dei genitori per qualsiasi comportamento del minore.
Il genitore andrà sollevato da responsabilità solo quando, oltre ad aver impartito l’adeguata educazione ed esercitato la normale vigilanza esigibile, il fatto illecito del minore si ponga in modo anomalo rispetto alla sua sfera di controllo.
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